Iliad vs Fastweb, le motivazioni dello IAP: “La notorietà di Megan Gale appartiene alla persona, non al brand”

IAP ha pubblicato l’intera pronuncia con cui dà ragione a Iliad nella disputa sullo spot con Megan Gale, respingendo il ricorso di Fastweb

Iliad vs Fastweb, le motivazioni dello IAP: “La notorietà di Megan Gale appartiene alla persona, non al brand”

Il Giurì dello IAP ha respinto il ricorso di Fastweb, confermando la piena liceità della campagna di Iliad Italia con Megan Gale e chiarendo che non sussiste alcuna violazione delle norme sull’uso della notorietà altrui o sulla pubblicità comparativa.

Al centro della decisione c’è il principio secondo cui la notorietà costruita da una testimonial nel corso della propria carriera non può essere considerata un patrimonio “aziendale” dei brand per cui ha lavorato in passato. Il Giurì ha infatti sottolineato che l’immagine pubblica di Megan Gale, pur fortemente associata alle storiche campagne Omnitel/Vodafone, rientra nei diritti della persona e resta nella sua disponibilità una volta cessati i rapporti contrattuali, ormai esauriti da anni.

Per questo motivo, l’utilizzo della sua immagine da parte di Iliad non può essere interpretato come uno sfruttamento indebito della reputazione costruita da un concorrente, né come un agganciamento illecito alla memoria pubblicitaria di Vodafone o delle sue precedenti identità aziendali. Il Giurì ha inoltre evidenziato che non esistono vincoli di esclusiva attivi né elementi contrattuali che impediscano alla modella di prestare la propria immagine ad altri operatori.

Un altro punto centrale della pronuncia riguarda la struttura dello spot: secondo il Giurì non vi sono riferimenti espliciti a Vodafone né a Fastweb, né elementi che configurino una vera e propria comparazione pubblicitaria. La narrazione si concentra invece sul concept creativo del “cambiamento” e sul posizionamento di Iliad legato alla stabilità dell’offerta “per sempre”, senza costruire un confronto diretto con i competitor o un giudizio di valore sulle loro proposte.

Anche gli elementi evocativi richiamati da Fastweb — come il vestito rosso della testimonial o alcune dinamiche narrative interpretate come rimandi alle vecchie campagne — sono stati ritenuti insufficienti a configurare un agganciamento rilevante. Per il Giurì, infatti, si tratta di indizi troppo deboli e non univoci, soprattutto in un contesto pubblicitario in cui codici visivi e cromatici risultano ampiamente condivisi nel settore.

In ultima analisi, la decisione ribadisce un principio chiave: la memoria collettiva legata a una testimonial non può trasformarsi in un vincolo di esclusiva perpetua per i brand che ne hanno fatto uso in passato. Di conseguenza, la campagna Iliad è stata considerata una scelta creativa legittima, espressione della libertà di comunicazione commerciale e non un’appropriazione indebita dell’altrui immaginario pubblicitario.

Iliad vs Fastweb, le motivazioni dello IAP: “La notorietà di Megan Gale appartiene alla persona, non al brand” ultima modifica: 2026-05-28T10:32:00+02:00 da Redazione

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