L’avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana dello studio legale BIPART commenta la decisione della Corte di Cassazione riguardo la contesa sul claim “Ogni Fiat è 500% Fiat”
La Corte di Cassazione ha posto fine alla vertenza promossa da un creativo nei confronti di FCA e avente ad oggetto il claim “Ogni Fiat è 500% Fiat” suggerito dalla propria agenzia per una recente campagna pubblicitaria dell’utilitaria (sentenza del 14 marzo 2022, n. 8276).
Il ricorrente sosteneva infatti che, avendo già registrato “500% Fiat” presso la SIAE, l’uso da parte di FCA di uno slogan così simile costituisse una violazione dei propri diritti d’autore e, pertanto, aveva adito il Tribunale di Firenze e poi via via la Corte d’Appello toscana e infine la Suprema Corte.
Anche la Cassazione, tuttavia, sostanzialmente accogliendo le tesi già accolte dai giudici di primo e secondo grado, ha rigettato le pretese del ricorrente evidenziando come lo slogan “500% Fiat” non fosse tutelabile in quanto mancherebbe il requisito della creatività, essendo tale claim composto da un elemento notorio (il marchio Fiat) inscindibilmente collegato ad un numero percentuale, peraltro manifestamente allusivo ,in quanto riferito a un modello di vettura di grandissima fama nell’ambito della gamma dei prodotti della società, ovvero la 500.
La Corte ha quindi pronunciato il seguente principio di diritto “In tema di diritto di autore, la rivendicazione, ai sensi dell’art. 2 n. 4, della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo”.
Tradotto da un certo legalese, quello cha la Corte sembra ricordare – in primis ai creativi – è che per la efficace tutela autorale di uno slogan che contenga un elemento notorio, come il marchio di un produttore, occorre “qualche cosa di più” (i legali avrebbero detto “quid pluris”…) capace, con la combinazione di tali elementi, di assurgere ad opera (evocativa) originale.
Sfida che i creativi pubblicitari devono affrontare, e spesso superano, ogni giorno.
Un’ultima considerazione. L’art. 67 del Regolamento Generale della SIAE prevede il deposito di opere dell’ingegno inedite, o definite tali dal dichiarante, “al solo effetto di costituire, a favore del depositante o comunque degli aventi diritto indicati, una prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito. L’accettazione in deposito non comporta, da parte della Società, alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell’opera ai sensi della legge sul diritto d’autore”; il deposito non ha efficacia costitutiva di alcun diritto d’autore, che andrà provato e sarà, caso per caso, apprezzato dal giudice.
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana – BIPART studio legale