Il giudice del tribunale civile di Milano dà ragione a Sky e annulla il bando con cui Mediapro ha messo in vendita i diritti tv di calcio della Serie A per il triennio 2018-2021
Il giudice del tribunale civile di Milano, Claudio Marangoni, ha confermato la sospensiva, ottenuta da Sky il 16 aprile scorso, e ha annullato il bando con cui Mediapro ha messo in vendita i diritti tv di calcio della Serie A per il triennio 2018-2021.
In particolare – scrive Adnkronos – il giudice ha inibito di continuare la gara, sostenendo che il bando non sarebbe “correttamente formulato” rispetto alle regole dell’Antitrust: in un mercato fortemente regolato e di fatto con un monopolista, la legislazione Antitrust cerca di impedire che questo potere si riverberi a valle, in questo senso i pacchetti preconfezionati con ampia durata messi a punti dagli spagnoli di Mediapro potrebbero inibire la libertà degli altri operatori ‘costretti’ a pagare di più per dei servizi televisivi. Per il giudice, di fatto, il bando deve essere rifatto. A partire da oggi la parte perdente ha 15 giorni di tempo per presentare reclamo e la palla passerà in quel caso a un collegio di giudici, con ulteriore dilatazione dei tempi.
Per il giudice del tribunale civile di Milano, Claudio Marangoni, esistono dei “profili critici” rispetto al bando con cui Mediapro ha messo in vendita i diritti tv di calcio della Serie A. In particolare, nel provvedimento in possesso dell’Adnkronos, con cui ha annullato il bando, per il giudice sussiste “il fumus boni iuris del prospettato abuso di posizione dominante posto in essere da Mediapro Italia”, mediante la formulazione dei pacchetti offerti.
I “rilievi critici” emergono in particolare in riferimento ai ‘pacchetti principali esclusivi’ – durata 270 minuti, comprensivi di pubblicità e utilizzabili solo in forma integrale – “limitano la facoltà di scelta degli operatori dell’informazione assegnatari in ordine al ‘se ed in quale misura’ avvalersi di servizi aggiuntivi rispetto alla concessione della licenza sui diritti in questione”, in violazione delle norme dell’Antitrust.
Per il giudice anche gli altri pacchetti offerti non sono idonei a soddisfare le indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, inoltre accollano alle parti costi aggiuntivi – attualmente imprecisati – “che determinano necessariamente la lievitazione dei prezzi dei singoli pacchetti, rispetto all’offerta dei diritti di trasmissione degli eventi calcistici in questione”.
Dunque il giudice ritiene “che sussista nella fattispecie il fumus boni iuris del prospettato abuso di posizione dominante posto in essere da Mediapro Italia”, perché attraverso i pacchetti esclusivi “intenderebbe estendere la sua influenza anche nel mercato a valle della raccolta pubblicitaria e della fornitura di contenuti in una sorta di integrazione verticale tra detti mercati”, con l’effetto di “condizionare la cessione di tali diritti alla contestuale cessione di servizi economicamente separabili e il cui collegamento con il prodotto principale non pare sostenuto da esigenze effettive”.
In questo senso, il giudice Marangoni annulla il bando e accoglie la richiesta di sospensiva avanzata da Sky, rispetto a “un’operazione commerciale di rilevante entità e destinata a proiettarsi in un ampio arco temporale, rispetto alla quale l’effetto distorsivo sarebbe del tutto idoneo a determinare gravi squilibri nel mercato e in danno dei singoli operatori dell’informazione interessati in ragione della notevole influenza sulla acquisizione (e perdita) di quote di mercato che l’esito della gara produrrebbe sull’uno o l’altro dei protagonisti della vicenda”.
Accogliendo le domande cautelari avanzate da Sky Italia, il giudice inibisce l’ulteriore prosecuzione del procedimento di gara connesso all’invito a presentare offerte del 6 aprile scorso e condanna la parte perdente al rimborso delle spese pari a 15mila euro per compensi e 600 euro per oneri di legge. Mediapro ha 15 giorni di tempo per presentare reclamo rispetto alla decisione.