Gilberto Cavagna di Gualdana. Uso lecito di un’opera altrui in un contenuto pubblicitario, facciamo un po’ di luce

L’avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana, fondatore di Bipart Studio legale, analizza una recente sentenza pronunciata in Francia che ha sancito la violazione del diritto di riproduzione di un’opera – una lampada di design – in un contenuto pubblicitario da parte di terzi

Gilberto Cavagna di Gualdana

Quando e come è lecito riprodurre un oggetto iconico di design o un’altra opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore, come ad esempio un quadro, una statua o un tappeto, in un contenuto pubblicitario, anche solo in un post sui social media con finalità promozionali?

Non sempre è facile individuare il confine tra una riproduzione accidentale e non forzata, giustificata dal contesto, e uno sfruttamento di un’opera altrui volto invece ad avvantaggiarsi del prestigio e delle qualità legate a tale prodotto, cercando così di beneficiare del riverbero del successo e del prestigio di terzi.

Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte d’Appello di Parigi (sentenza n. 116/2023 del 27 settembre 2023), al termine di una vertenza promossa da Philippe Cuny, uno scultore-artista visivo noto per le sue creazioni dalle “forme tanto moderne quanto senza tempo, che assumono l’aspetto di lampade o specchi” (cfr. www.philippecuny.com), come la lampada “Lyre” oggetto del giudizio, riprodotta in una versione leggermente modificata senza il consenso e senza menzione del nome dell’autore, da un interior designer ticinese, sui propri account social in due post volti a promuovere quest’ultimo e le sue attività.

La corte parigina, ribadendo il giudizio di primo grado, ha infatti riconosciuto la lampada “Lyre” meritevole di tutela autorale, in quanto opera originale che non presenta alcun carattere funzionale ma con una notevole pregio estetico che riflette la personalità dell’autore, ai sensi degli articoli L.111-1, L.112-1 e L.112-2-10 del Codice della proprietà intellettuale francese, ed ha stabilito che la sua riproduzione nei post del designer svizzero costituisse una violazione del diritto di riproduzione riconosciuto all’autore dell’opera.

La corte d’appello non ha invece condiviso la tesi difensiva del convenuto che sosteneva che la riproduzione della lampada costituisse una “inclusione accidentale” di un’opera, la lampada per l’appunto, in altra, ossia le fotografie oggetto del post, richiamandosi alla relativa eccezione all’applicazione dei diritti d’autore, espressamente prevista dall’articolo 5.3 i) della direttiva InfosSoc (Direttiva 2001/29/CE) – peraltro non espressamente codificata dalla legge francese sul diritto d’autore, ma riconosciuta dalla giurisprudenza – volta ad escludere la privativa autoriale in caso di “una rappresentazione incidentale e involontaria in relazione al soggetto trattato o rappresentato” (i.e. Cass, Civ.1ère, 12 luglio 2012, n. 11-15.165).

Nel caso in esame i giudici hanno infatti rilevato come in una fotografia oggetto dei post “la lampada è in primo piano e che la messa in scena scelta – il designer che infila la mano tra i due bracci della lampada i cui paralumi sono posti allo stesso livello del suo viso, che illuminano – mette in risalto l’oggetto e gli conferisce particolare importanza” e come anche nella seconda fotografia, sebbene sullo sfondo, la lampada sia “comunque ben visibile in tutte le sue caratteristiche ed evidenziata in quanto sembra essere la principale fonte di luce nella scena, il suo colore chiaro contrasta nettamente con il resto dell’arredamento, complessivamente scuro”, concludendone che, in entrambe le immagini, la rappresentazione della lampada fosse sempre prominente e chiaramente intenzionale e, pertanto, non potesse essere descritta come accidentale o involontaria.

Quanto al fatto poi che in nessuno dei post fosse indicato il nome dell’autore, i giudici hanno ritenuto che tale circostanza costituisse una violazione del diritto morale d’autore, di paternità dell’opera, anche alla luce delle modalità di presentazione delle fotografie, che facevano erroneamente credere che il designer autore dei post fosse il creatore della lampada in questione.

I principi giuridici applicati dai giudici francesi sono sostanzialmente gli stessi che troverebbero applicazione davanti al giudice italiano. Anche nel nostro Paese, infatti, le opere di design iconiche possono beneficiare della tutela autoriale, se ed in quanto presentando carattere creativo e valore artistico (questi i requisiti previsti dall’art. 2 della legge italiana sul diritto d’autore) e che la loro riproduzione non autorizzata dall’autore (o dai suoi eredi, nel limite di durata dei settant’anni dalla morte dell’autore) all’interno di una immagine promozionale di altro prodotto o servizio, è lecita solo se tale riproduzione è accidentale e non prominente; se, invece, l’opera viene intenzionalmente evidenziata nell’immagine e se con la sua posizione si cerca un riverbero di qualità e prestigio, è necessario ottenere un esplicito consenso del titolare dei diritti e evitare qualsiasi ambiguità sulla paternità dell’opera stessa; pena una potenziale condanna che comporta, il più delle volte, anche la liquidazione dei danni causati e la pubblicazione della relativa pronuncia.

avv. Gilberto Cavagna di GualdanaBipart Studio legale, Milano.

Gilberto Cavagna di Gualdana. Uso lecito di un’opera altrui in un contenuto pubblicitario, facciamo un po’ di luce ultima modifica: 2023-10-31T10:31:58+01:00 da Redazione

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