Il repost è una pratica diffusa, ma non per questo si può farlo senza problemi. L’avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana ha analizzato il caso Elie Tahari vs Mark Alan Iantosca
Lo fanno in molti, ma non per questo è lecito. Prima di ri-pubblicare un contenuto occorrere assicurarsi il consenso dell’autore (o che l’utilizzo, in concreto, rientri tra le eccezioni espressamente previste); altrimenti si rischiano sanzioni.
Lo ha ribadito il Tribunale di New York (United States District Court Soutern District of New York), in una recente pronuncia (del 18 settembre 2020, n. 19-cv-04527) a carico della casa di moda Elie Tahari – maison fondata dall’omonimo designer israeliano con sede a New York ma punti vendita in tutto il mondo – colpevole, secondo la corte, di aver ri-postato sui propri account Instagram, Twitter e Facebook una fotografia che ritraeva la creativa e designer Lin Niller Huynh vestita dalla testa ai piedi con abiti di Tahari (e alla uscita di una sua sfilata) senza tuttavia il consenso dell’autore, il fotografo di moda newyorkese Mark Alan Iantosca.
E a nulla è valso che la casa di moda avesse indicato correttamente, nei crediti dell’immagine, il nome dell’autore (si veda immagine).
Il tribunale americano (giudice Mary Kay Vyskocil), infatti, ha ritenuto che il post costituisse una violazione della legge sul diritto d’autore – in quanto non consentito dall’autore e “legato” ad uno sfruttamento commerciale per il quale avrebbe potuto chiedere un compenso – e che la menzione del nome del nome del fotografo non costituisse alcuna scriminante, pur prendendo atto di come nella pratica tale circostanza sia comune e poche risultino le contestazioni avanzate dagli autori dei contenuti contro le successive condivisioni.
La legge infatti, anche quella italiana, prevede specifiche eccezioni al diritto patrimoniale dell’autore di riservarsi qualsiasi uso della propria immagine; tra cui non rientra la pubblicazione a scopi promozionale di un’opera protetta (fotografia, video, testo, musica, ecc.), da parte di un operatore economico, senza il consenso dell’autore (salvo ovviamente che non l’abbia commissionata a quest’ultimo e l’utilizzo rientri nelle finalità dell’accordo). La menzione del nome del fotografo rileva, tutt’al più, in tema di diritti morali (ad essere riconosciuto autore dell’immagine), ma certamente non scrimina e non giustifica la riproduzione.
A prescindere dal fatto che, su Internet, in molti pensino che basti indicare l’autore accanto all’immagine ripostata per non incorrere in sanzioni. Non ancora, almeno non sempre.
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Curatore del blog su Linkedin “TIP-TAP Thoughts on Intellectual Property and Art Protection”.
Associate Partner – Andersen. Milano.